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Negoziazione assistita

 

Viene introdotto un ulteriore strumento di composizione stragiudiziale delle controversie ovvero la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati.

All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato deve informare il cliente della possibilità di ricorrere a tale strumento; la mancata informativa costituisce infrazione disciplinare dell'avvocato. La convenzione – che consiste in un accordo amichevole tra le parti finalizzato a risolvere in via amichevole la controversia - non incontra limiti di materia, esclusi i diritti indisponibili e i contenziosi in materia di lavoro. In relazione al suo concreto contenuto, la convenzione - redatta in forma scritta a pena di nullità - deve indicare sia l'oggetto della controversia che il termine concordato dalle parti per la conclusione della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a 3 mesi (fatto salvo un possibile rinnovo di 30 giorni).

L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità in specifiche materie. Viene, quindi, previsto in tali ipotesi che colui che agisce in giudizio deve preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione. Ciò vale:

·         per le domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;

·         per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50 mila euro.

L'improcedibilità non trova invece applicazione per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti da contratti tra professionisti e consumatori né per quelle in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; nei procedimenti per ingiunzione (compresa l'eventuale opposizione); di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; nei procedimenti camerali e nell'azione civile nel processo penale; quando la parte può stare in giudizio personalmente.

La condizione di procedibilità si considera avverata in caso di mancata adesione o di rifiuto della negoziazione assistita entro 30 gg dall'invito nonché per lo spirare del termine mensile per la conclusione del procedimento. E’, infine, disciplinata la procedura dei casi in cui una delle parti della negoziazione assistita versi nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio.

Circa gli effetti della mancata accettazione e del fallimento dell'accordo di negoziazione assistita, l'invito all'accordo deve contenere l'avviso all'altra parte che il giudice può valutare la mancata risposta o il rifiuto dell'invito con mala fede o colpa grave ai fini di una possibile condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata; per gli stessi motivi, deve essere avvertita l'altra parte della possibilità che il giudice valuti l'esecuzione provvisoria di una pretesa creditoria quando il credito appaia fondato su titolo certo.

Quanto agli effetti del raggiungimento dell'accordo di negoziazione assistita, è attribuita all'accordo che definisce la lite valore di titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. L'accordo raggiunto deve essere integralmente trascritto nel precetto.  E' sancita, infine, l'illiceità sotto il profilo deontologico della condotta dell'avvocato che impugna l'accordo di cui ha contribuito alla redazione.

Sono regolati gli effetti che la comunicazione dell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita produce sulla prescrizione e sulla decadenzadall'azione giudiziale: in particolare, l'invito alla stipula della convenzione è causa interruttiva del corso della prescrizione.

Sono individuati gli obblighi dei difensori cui è affidata la procedura di negoziazione assistita. In particolare è vietato agli avvocati essere nominati arbitri nelle controversie aventi il medesimo oggetto della convenzione di negoziazione (o connesse); gli stessi avvocati e le parti sono vincolati ad obblighi di lealtà e riservatezza sul contenuto delle informazioni ricevute. Se fallisce la negoziazione agli avvocati è comunque vietato di utilizzare in un eventuale, successivo giudizio le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite. La violazione degli obblighi costituisce illecito disciplinare.

E’ inoltre escluso, nella disciplina antiriciclaggio, l'obbligo per l’avvocato di segnalare operazioni sospette, anche nell'ipotesi di consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, nella quale si sia innestata la procedura di negoziazione assistita.

In materia di raccolta dei dati concernenti le procedure di negoziazione assistita, spetta al Consiglio dell'ordine forense territoriale fungere da centro di raccolta delle copie degli accordi raggiunti mediante la procedura di negoziazione assistita; è, invece, affidato al Consiglio Nazionale Forense il compito di monitorare le procedure e di trasmettere i dati al Ministero della giustizia. In capo allo stesso Ministero sono stabiliti obblighi di relazione annuale alle Camere sullo stato di attuazione della nuova disciplina.

E’ poi regolata una particolare forma di negoziazione assistita, finalizzata specificamente alla soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Il ricorso a tale istituto è consentito anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. In tal caso il pubblico ministero presso il tribunale competente, cui l'accordo deve essere trasmesso entro 10 gg., autorizza l'accordo raggiunto in quanto rispondente all'interesse dei figli. Analogo passaggio giudiziale è innestato nel procedimento di negoziazione in assenza di figli minori. Anche qui si è prevista la necessità di trasmissione dell'accordo al pubblico ministero presso il tribunale competente per un controllo di regolarità; spetta allo stesso PM il rilascio del nullaosta all'accordo.

La convenzione, obbligatoriamente assistita da un avvocato per parte, produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti. Spetta agli avvocati delle parti (pena la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro) trasmettere copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.

Semplificazione dei procedimenti di separazione e divorzio

E’ introdotta una ulteriore disciplina volta alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, complementare a quella di negoziazione assistita. Oltre che davanti ad avvocati, viene, infatti, garantita la possibilità di concludere dinanzi al sindaco un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La procedura non è possibile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Con esclusione dell'accordo riguardante la modifica delle condizioni di separazione e divorzio, un ulteriore adempimento procedurale è disposto per la conferma dell'accordo:il sindaco, infatti, dovrà invitare in tali casi i coniugi a comparire davanti a sè non prima dei successivi 30 gg. per la conferma dell'accordo. La mancata comparizione è motivo di mancata conferma.

Si ricorda che il Senato sta attualmente esaminando un disegno di legge sul cd. divorzio breve, già approvato dalla Camera, che incide significativamente sul periodo di separazione necessario per poter richiedere il divorzio. In particolare, tale periodo - decorrente dalla prima udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale - è ridotto da tre anni a un anno nel caso di separazione giudiziale; lo stesso periodo è stabilito in soli sei mesi in caso di separazione consensuale.

 

PIGNORAMENTO MOBILIARE

 

La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare: cosa è e come funziona

Articolo 24.11.2014 (Vito Amendolagine)

Il nuovo articolo 492 bis c.p.c., introdotto dall'art. 19, lett. d,D.L. n. 132/2014 (convertito in l. 10 novembre 2014, n. 162), prevede che, su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Il decreto sulla degiurisdizionalizzazione ha introdotto l’art. 492 bis c.p.c. riguardante la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare.

Il nuovo procedimento prevede che il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede autorizza il creditore procedente, verificato il suo diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare.

Il presidente del tribunale diventa quindi l’autorità a cui spetta di delibare in ordine all’esistenza e relativa fondatezza del diritto ad aggredire i beni del debitore. Infatti, l’accesso avviene attraverso l’ufficiale giudiziario che, al fine di eseguire per conto del creditore procedente la ricerca, si avvale dell’autorizzazione presidenziale collegandosi telematicamente ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni od alle quali le stesse possono accedere ed in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico ed in quello degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

L’ufficiale giudiziario redige il processo verbale delle operazioni di accesso espletate e delle informazioni ottenute sottoponendolo al creditore procedente per l’ulteriore corso del procedimento esecutivo. In particolare, se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli artt. 517, 518 e 520 c.p.c. mentre se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro dieci giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli artt. 517, 518 e 520 c.p.c., all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

Se invece l'ufficiale giudiziario, non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma dell’art. 492 bis c.p.c., intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'art. 388, sesto comma, c.p.

Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

  • istanza creditore (corredata di indirizzo posta elettronica ordinaria, numero di fax del difensore indirizzo di posta elettronica certificata)

  • il presidente tribunale o giudice da lui delegato

  • luogo in cui il debitore risiede, domicilia, dimora o ha sede

verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata

autorizza l'ufficiale giudiziario

con collegamento telematico diretto alle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere:

  • anagrafe tributaria

  • archivio rapporti finanziari

  • pubblico registro automobilistico

  • enti previdenziali

all’acquisizione informazioni cose e crediti da sottoporre ad esecuzione forzata comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

Terminate le operazioni:

  • l'ufficiale giudiziario redige processo verbale;

  • l'accesso consente di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario;

  • quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agliartt. 517, 518, 520 c.p.c.;

  • se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario il creditore, entro quindici giorni dal rilascio copia autentica del verbale, a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli artt. 517, 518, 520 c.p.c., all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

Nel caso in cui l'ufficiale giudiziario non rinvenga una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati:

  • intima al debitore di indicarla, entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'art. 388, comma 6, c.p.

Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi:

  • l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio al debitore ed al terzo il verbale contenente:

    • l’indicazione del credito per cui si procede;

    • il titolo esecutivo;

    • il precetto;

    • l’indirizzo di posta elettronica certificata;

    • il luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente;

    • l’ingiunzione, invito ed avvertimento al debitore di cui all'art. 492, comma 1,2,3, c.p.c.;

    • l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'art. 546 c.p.c.

Il verbale è notificato al terzo per estratto se l'accesso ha consentito di individuare:

  • più crediti del debitore;

  • più cose di quest'ultimo nella disponibilità di terzi.

In questo caso, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

(Altalex, 24 novembre 2014. 

 

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